35.PICCOLE NEWS 11.03.2006
Con l’ultima fattura Telecom Italia è giunta una comunicazione riguardante la modifica dell’art. 7, comma 2, delle vigenti Condizioni Generali di Abbonamento. Tale modifica avverrà dal 1 Aprile 2006.
Prima di tutto vediamo cosa dicono le vigenti Condizioni Generali di Abbonamento partendo dal comma 2, dell’art. 7 (Segnalazione guasti – Riparazioni):
Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.
Al 3 comma del medesimo art.:
Qualora, per cause imputabili a Telecom Italia, la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile. Fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o a eventi non attribuibili alla stessa Telecom Italia.
All’ articolo 26 (Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio):
(Comma 1) Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50 % del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile. In caso di ritardo nell’attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l’indennizzo viene riconosciuto automaticamente.
Ecco, a seguire, cosa è scritto nel foglio “Telecom news” allegato all’ultima fattura Telecom Italia:
RIPARAZIONE GUASTI
La informiamo che, a partire dal 1 Aprile 2006, l’impegno contrattuale relativo al tempo massimo entro cui ripariamo i malfunzionamenti (previsto dall’art. 7, comma 2, delle vigenti Condizioni Generali di Abbonamento) sarà modificato come segue:
“Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro le 96 ore, comprese quelle non lavorative, successive a quella in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno in ogni caso riparati nel più breve tempo possibile”
Sempre dal 1 Aprile 2006, l’attuale impegno relativo agli indennizzi per ritardi nella riparazione dei malfunzionamenti (contenuto all’art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento) sarà modificato come segue:
“Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per la riparazione di un malfunzionamento, il Cliente ha diritto a richiedere un indennizzo, che è, per ogni ora di ritardo, di 25 centesimi di euro per la clientela residenziale e di 40 centesimi di euro per la clientela affari. Inoltre il cliente avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile”.
Facciamo qualche osservazione e qualche calcolo.
Ipotizziamo che il malfunzionamento/guasto - [piccola parentesi, se qualche “amico” avvocato potrebbe esprimersi circa l’eventuale differenza giuridica fra malfunzionamento e guasto, ben venga un suo commento] – capiti e venga segnalato una volta di Martedì e una volta di Sabato, vediamo cosa accade. Nelle ipotesi presentate ho ipotizzato che non vi siano festività particolari (Epifania, Ferragosto, etc etc)
1 Caso:
Per le Condizioni Generali di Abbonamento in vigore fino al 31 Marzo 2006:
Martedì ore 10.00 - segnaliamo il guasto
Mercoledì ore 10.00
Giovedì entro ore 24.00 il guasto dovrebbe essere riparato
Se il guasto non viene riparato, per ogni giorno ci spetta un indennizzo pari a 7,28 € (ovvero il 50% del Canone telefonico)
Per le Condizioni Generali di Abbonamento in vigore fino dal 1 Aprile 2006:
Martedì ore 10.00 - segnaliamo il malfunzionamento
Mercoledì ore 10.00
Giovedì ore 10.00
Venerdì ore 10.00
Sabato ore 10.00 il malfunzionamento dovrebbe essere riparato
Se il malfunzionamento non viene riparato, per ogni giorno ci spetta un indennizzo pari a 6 € (ovvero 25 €cent all’ora) (ipotizziamo di essere clienti residenziali).
Alle vigenti Condizioni Generali di Abbonamento il guasto ci verrebbe riparato entro 62 ore e in caso ciò non avvenga abbiamo diritto ad un indennizzo – che va comunque chiesto – pari a 7,28 € al giorno.
Alle Condizioni Generali di Abbonamento in vigore dal 1 Aprile 2006 il malfunzionamento ci verrà riparato entro 96 ore e se ciò non avviene abbiamo diritto ad un indennizzo – che va comunque chiesto – pari a 6 € al giorno; in conclusione con le modifiche alle Condizioni Generali di Abbonamento i tempi di riparazione di un malfunzionamento si potrebbero allungare e sicuramente diminuiscono i risarcimenti (da 7,28 € al giorno a 6 € al giorno- per i clienti residenziali)
In questo caso le ore di malfunzionamento potrebbero aumentare fino a 34 (+ 55% circa) con le Condizioni in vigore dal 1 Aprile 2006.
2 Caso:
Per le Condizioni Generali di Abbonamento in vigore fino al 31 Marzo 2006:
Sabato ore 01.00 - segnaliamo il guasto
Domenica ore 01.00
Lunedì ore 01.00
Martedì ore 24.00 il guasto dovrebbe essere riparato
Se il guasto non viene riparato, per ogni giorno ci spetta un indennizzo pari a 7,28 € (ovvero il 50% del Canone telefonico).
Per le Condizioni Generali di Abbonamento in vigore fino dal 1 Aprile 2006:
Sabato ore 01.00 - segnaliamo il malfunzionamento
Domenica ore 01.00
Lunedì ore 01.00
Martedì ore 01.00
Mercoledì ore 01.00 il malfunzionamento dovrebbe essere riparato
Se il malfunzionamento non viene riparato, per ogni giorno ci spetta un indennizzo pari a 6 € (ovvero 25 €cent all’ora) (ipotizziamo di essere clienti residenziali).
Alle vigenti Condizioni Generali di Abbonamento il guasto ci verrebbe riparato entro 95 ore e in caso ciò non avvenga abbiamo diritto ad un indennizzo – che va comunque chiesto – pari a 7,28 € al giorno.
Alle Condizioni Generali di Abbonamento in vigore dal 1 Aprile 2006 il malfunzionamento ci verrà riparato entro 96 ore e se ciò non avviene abbiamo diritto ad un indennizzo – che va comunque chiesto – pari a 6 € al giorno; in conclusione con le modifiche alle Condizioni Generali di Abbonamento i tempi di riparazione di un malfunzionamento si potrebbero allungare e sicuramente diminuiscono i risarcimenti (da 7,28 € al giorno a 6 € al giorno- per i clienti residenziali).
In questo 2 caso riscontreremo al massimo 1 ora in più di malfunzionamento.
L’indennizzo riconosciuto diminuisce di circa il 17%.
Perché succederà questo?
Perché i tempi di attesa per la riparazione di un guasto (malfunzionamento) invece di diminuire tendono ad aumentare?
E perché, gli “indennizzi” (risarcimenti) diminuiscono invece di aumentare visto che tende ad aumentare il tempo di attesa per la riparazione dei guasti/malfunzionamenti?
Come può accadere tutto questo mentre si parla di WiBro, di ADSL a 20 MB, di ADSL a 50 MB (2007), di Videotelefonate? [ADSL che vanno…piano!!! (6)]
Forse però avviene visto che si parla anche di “servizi telefonico non richiesti”, di pacchi-modem ADSL recapitati a casa dei clienti senza che questi lo chiedano! [Servizi Telefonici non richiesti]
Forse perché Telecom Italia propone anche il Voip, ma agli stessi prezzi della telefonia tradizionale!! [Ma è così? È possibile?]